Periodo di comporto e casi di discriminazione indiretta

Pubblicato il 24 ottobre 2024

Ai sensi dell’art. 2110, Codice Civile, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, chiamato periodo di comporto, durante il quale lo stesso non può essere licenziato.

La durata del periodo di comporto è, generalmente, prevista dal contratto collettivo applicato o applicabile al rapporto di lavoro e può variare a seconda dell’anzianità di servizio o della tipologia di stato morboso accusato.

Esistono due distinte modalità di calcolo del periodo di comporto:

Sebbene la legge non faccia distinzioni nel considerare il periodo di comporto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha affermato che licenziare un lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto può configurare una forma di discriminazione indiretta.

Gli Ermellini hanno stabilito il principio di diritto secondo cui non si può trattare allo stesso modo chi, a causa di una disabilità, si assenta per malattie collegate al suo stato di salute e chi invece si ammala per motivi indipendenti da condizioni particolari.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica pmi Confimi - Ipotesi di rinnovo economico del 28/10/2025

05/11/2025

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

CPB e ravvedimento speciale: chiarimenti sui termini per i soggetti non solari

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy