Permessi retribuiti agli atleti paralimpici con rimborsi alle aziende

Pubblicato il 12 dicembre 2023

Operatività a macchia di leopardo per la riforma del lavoro sportivo.

Efficace, in via generale, a decorrere dal 1° luglio 2023, l’articolato della riforma rivela infatti diverse decorrenze, alcune delle quali racchiuse nell’ articolo 51 del D.lgs n. 36/2021 come integrato dal D.lgs n. 120/2023 e recante norme transitorie, altre invece enunciate nei singoli articoli che la compongono.

Ed è questo il caso delle disposizioni relative ai permessi retribuiti per gli atleti di club paralimpici lavoratori dipendenti, operative a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Vediamo nel dettaglio quali novità scattano per i datori di lavoro a decorrere da tale data.

Per tutte le novità della riforma, scarica gratuitamente la Guida pratica Lavoro sportivo: Cosa cambia con la riforma

Atleti di club paralimpici di alto livello lavoratori dipendenti

L’articolo 28 bis della riforma, introdotto dal cd. decreto correttivo bis (D.lgs n. 120/2023) prevede che, dal 1° gennaio 2024, agli atleti con status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato e che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico – agonistico secondo la definizione fornita dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), il datore di lavoro sia tenuto a concedere permessi retribuiti, garantendo il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale.

La concessione di tali permessi retribuiti avviene su autorizzazione resa dal datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire nei limiti di 90 giorni l'anno e di massimo 30 giorni continuativi.

La platea dei beneficiari delle tutele è ben circoscritta dal legislatore.

Il diritto di usufruire dei permessi retribuiti è infatti riservato esclusivamente agli atleti di discipline sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics), che , previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza

NOTA BENE: Secondo quanto definito dal CIP nella Giunta Nazionale del 30 ottobre 2023, “ [..] rientrano nella categoria del “più alto livello tecnico-agonistico”, ai fini dell’applicazione dell’art. 28 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, coloro che vengano convocati dalle rispettive Federazioni Sportive per partecipare ai Giochi Paralimpici o Deaflympics, Campionati Mondiali, Campionati Europei, gare di Coppa del Mondo (o eventi equipollenti) e/o all’attività di preparazione tecnico agonistica finalizzata alla partecipazione ai suddetti eventi, quali raduni e/o tornei che prevedono una convocazione ufficiale da parte della Federazione”.

Sono invece esclusi dall’applicazione delle disposizioni in oggetto gli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale

Come chiedere i permessi

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con nota del 6 dicembre 2023, ha illustrato la procedura per la fruizione dei permessi retribuiti da parte degli atleti di alto livello aventi lo status di lavoratori dipendenti

L’atleta, tramite la Federazione di appartenenza, è tenuto ad inviare al CIP la richiesta di attivazione non oltre i 10 giorni lavorativi prima della data di svolgimento dell’evento oggetto di convocazione,

A tal fine, l’atleta dovrà inviare all’indirizzo pec protocollo@pec.comitatoparalimpico.it.

Il CIP, una volta effettuate le verifiche istruttorie, laddove sussistano i requisiti di legge, rilascia la certificazione e ne dà contestuale comunicazione alla federazione e all’atleta che trasmette al proprio datore di lavoro domanda per la richiesta di permesso.

Richiesta di rimborso del datore di lavoro

Ai datori di lavoro è riconosciuto il rimborso, su richiesta, dell'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato.

Le domande di rimborso degli emolumenti versati ai propri dipendenti-atleti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione e devono pervenire al Comitato stesso entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte.

Le domande sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte.

Il CIP, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare il dovuto nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024

Indicazioni dell’INPS

L’INPS, con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, ha on merito fatto presente che, nei limiti dei predetti periodi di sospensione della prestazione lavorativa, restano fermi gli obblighi contributivi sussistenti in capo ai datori di lavoro degli atleti prima indicati nei confronti dell’Istituto.

Inoltre, per la compilazione dei flussi UniEmens valgono le medesime istruzioni fornite per la generalità dei lavoratori dipendenti.

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