Il collegamento tra l’immobile principale e quello pertinenziale non è di tipo materiale ma economico-funzionale.
Questo è dimostrato dal caso degli instrumenta fundi, ossia le pertinenze agrarie, vero e proprio archetipo della categoria.
Ne consegue che sia erroneo, nonché privo di fondamento giuridico ai sensi dell’articolo 817 e seguenti del Codice civile, supporre che la pertinenza sia tale solo se congiunta materialmente e strutturalmente alla res principalis e raggiungibile unicamente da questa.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 3991 depositata il 15 febbraio 2017.
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