Pertinenzialità nello stesso complesso

Pubblicato il 11 aprile 2016

E’ stata confermata da parte dei giudici di secondo grado la decisione di accoglimento delle ragioni di un contribuente avverso due avvisi di accertamento riguardanti l’imposta Ici per gli anni 2009 e 2008, riferiti al medesimo immobile e fondati sul disconoscimento da parte dell’amministrazione comunale del carattere pertinenziale del box di proprietà del ricorrente rispetto all’abitazione principale.

Il disconoscimento era motivato dal fatto che il box era situato in altro edificio e ricadeva in un diverso mappale catastale rispetto all’appartamento di abitazione del contribuente.

Connessione tra edifici

Ai fini della decisione, i giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia hanno ritenuto di significativa e dirimente valenza la circostanza che l’immobile principale fruisse di un duplice accesso e che il box di riferimento, anche se indicato ad altro numero civico, avesse accesso carraio proprio da uno dei due accessi all’appartamento.

Ciò attestava la sussistenza di una connessione stringente tra i due edifici che non sarebbe stata possibile ove non si fosse trattato del medesimo complesso immobiliare.

In definitiva, la Ctr della Lombardia - sentenza 555/45/16 del 28 gennaio 2016 - ha riconosciuto che, anche nella specie, il profilo di accessorietà all’abitazione imprimesse al box in questione il necessario vincolo di pertinenzialità utile ai fini dell’esenzione dall’Ici.

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