Più autonomia per il leasing

Pubblicato il 24 febbraio 2006

L’autore dell’articolo, il professor Renato Clarizia, Ordinario di diritto privato all’Università di Roma Tre, sottolinea come la riforma del diritto fallimentare sia intervenuta nella sostanza del leasing finanziario (articolo 72-quater del dlgs n. 5/2006) riconoscendogli una autonoma regolamentazione, inaccostabile a quella della locazione ordinaria o a quella della vendita rateale con riserva della proprietà. Prescindendo dal momento in cui interviene il fallimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto a che gli venga restituito il bene, essendone l’unico legittimo proprietario che ne gestisce in modo esclusivo la ricollocazione nel mercato, senza che l’utilizzatore possa ingerire, pur se a favore di questi è calcolato il ricavato della vendita. E’ il raggiungimento dell’equilibrio pieno tra gli interessi delle parti, senza logiche di vessazione (utilizzatore) o vantaggio (concedente), nel rispetto della par condicio creditorum, poiché il concedente si insinuerà al passivo per l’eventuale credito residuo dopo la vendita del bene.

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