Più autonomia per il leasing

Pubblicato il 24 febbraio 2006

L’autore dell’articolo, il professor Renato Clarizia, Ordinario di diritto privato all’Università di Roma Tre, sottolinea come la riforma del diritto fallimentare sia intervenuta nella sostanza del leasing finanziario (articolo 72-quater del dlgs n. 5/2006) riconoscendogli una autonoma regolamentazione, inaccostabile a quella della locazione ordinaria o a quella della vendita rateale con riserva della proprietà. Prescindendo dal momento in cui interviene il fallimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto a che gli venga restituito il bene, essendone l’unico legittimo proprietario che ne gestisce in modo esclusivo la ricollocazione nel mercato, senza che l’utilizzatore possa ingerire, pur se a favore di questi è calcolato il ricavato della vendita. E’ il raggiungimento dell’equilibrio pieno tra gli interessi delle parti, senza logiche di vessazione (utilizzatore) o vantaggio (concedente), nel rispetto della par condicio creditorum, poiché il concedente si insinuerà al passivo per l’eventuale credito residuo dopo la vendita del bene.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026: lavoro, salari e contrattazione collettiva

20/10/2025

Aziende con più attività: va applicato il CCNL più coerente per ogni settore

20/10/2025

Rottamazione quinquies nella Legge di Bilancio 2026: ecco come funziona

20/10/2025

Legge di Bilancio 2026: taglio IRPEF e superammortamento per imprese

20/10/2025

Operare nel cassetto fiscale altrui senza titolo è reato

20/10/2025

Contrassegno assicurativo: stop alle multe dopo la dematerializzazione

20/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy