Più chance all’esdebitazione

Pubblicato il 16 aprile 2008

Tribunale di Firenze, decreto 2 aprile 2008: spetta ai falliti persone fisiche le cui procedure risultino pendenti al 16 luglio 2006, anche quando non abbiano permesso pagamenti a favore dei creditori chirografari, il beneficio della esdebitazione. Per espressa deroga di legge – articolo 19, dlgs n. 169/07, che detta le norme transitorie sul correttivo alla riforma della legge fallimentare – alla persona fisica dichiarata fallita non solo post riforma ma anche in base alla normativa previgente, è perfettamente applicabile il beneficio di cui all’articolo 142 della riforma operata nel 2006 (dlgs n. 5).

 

A proposito, a seguito delle ultime correzioni è incerta la possibilità per il professionista di presentare la proposta di concordato fallimentare, estesa, dal riformato articolo 124, alle società riconducibili al fallito, a uno o più creditori, a terzi e (lascia pochi dubbi la lettura dell’articolo 129) al curatore. Insomma, a chiunque. Ma, la legittimazione anche del curatore vacilla da che il decreto correttivo ha eliminato l’inciso dell’articolo succitato (129), nel quale non è ora più previsto che il comitato dei creditori debba presentare la relazione conclusiva se la proposta è stata consegnata dal curatore, bensì che detta relazione sia esibita, di regola, dal comitato dei creditori e solo in mancanza dal curatore.

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