Più garanzie sugli avvisi di accertamento

Pubblicato il 22 marzo 2009 L’analisi tra Fisco e Costituzione quest’oggi prende le mosse dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Ctr Napoli sull’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, nella parte che manca della previsione espressa della nullità “dell’atto di accertamento qualora il medesimo venga notificato prima dello spirare del termine dei 60 giorni che deve trascorrere dalla data di consegna del Processo verbale e la notifica dell’atto di accertamento”. In sostanza, la questione verte sulla natura del termine citato e se sia nullo l’avviso di accertamento notificato prima che siano trascorsi i 60 giorni dal Pvc che la legge concede al contribuente per comunicare osservazioni e richieste. In attesa della decisione di merito, l’autore cita la teoria della c.d. nullità derivata in base alla quale l’illegittima acquisizione di materiale istruttorio determina la nullità dell’avviso di accertamento, principio che riguarda la violazione di norme sull’acquisizione di materiale probatorio, che potrebbe essere applicato a maggior ragione nell’ipotesi in esame, in quanto riguarda problemi di gravità ben maggiore come quello della funzione del contraddittorio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 770/2025: guida alle novità

11/09/2025

Privacy: illecita la conservazione delle email di un docente non più in servizio

11/09/2025

Ricerca e sviluppo: distinzione fra credito “non spettante” e “inesistente”

11/09/2025

770/2025: ritenute, compensazioni e crediti nei quadri ST, SV e SX

11/09/2025

Credito d’imposta R&S: inapplicabilità del Manuale di Frascati

11/09/2025

CPB 2025-2026: scadenza e nuovi codici Ateco

11/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy