Piano finanziario unitario solo con facoltà di recesso del cliente

Pubblicato il 04 febbraio 2012 La sottoscrizione di un contratto di investimento finanziario, complesso ma unitario, non può avvenire al domicilio del cliente qualora non preveda la clausola di recesso.

Sulla scorta di detto assunto, la Cassazione – sentenza n. 1584 del 3 febbraio 2012 - ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello di Genova aveva ritenuto che un piano d’investimento del Monte dei Paschi di Siena, denominato "4You", essendo di natura unitaria, dovesse soggiacere alle regole dell'offerta fuori sede, secondo cui il cliente ha la facoltà di recesso entro sette giorni dalla sottoscrizione.

Nella specie, si trattava di un piano finanziario complesso ed unitario in cui era prevista: l'erogazione da parte della banca di un mutuo, l'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni, la costituzione di un pegno in favore della banca, l'accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy