Piccolo spaccio. Favor rei solo per pena base sopra i 5 anni

Pubblicato il 08 marzo 2014 Nel testo della sentenza n. 11110 del 7 marzo 2014, i giudici di Cassazione si sono interrogati se possa considerarsi legale la pena inflitta dal giudice di merito che, quando ha pronunciato la propria sentenza, aveva come riferimento l'articolo 73, comma 5° del D.P.R. n. 309/90 (Testo unico sulle sostanze stupefacenti) nel testo previgente.

La Suprema corte ha innanzitutto evidenziato che, ancorché i fatti siano accaduti sotto la legge previgente, deve trovare applicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4° del Codice penale, per il principio del favor rei, la più favorevole legge sopravvenuta.

In ogni caso, tuttavia, a fronte di un'immutata previsione del fatto-reato sanzionato, un problema di successione di leggi penali nel tempo, si porrebbe solo “nel caso in cui il giudice del merito sia partito da una pena base, oggi non più contemplata, superiore a cinque anni di reclusione”.

Ne discende che, nelle ipotesi di piccolo spaccio di stupefacenti relative a processi ancora in corso o definiti con rito ordinario o con il patteggiamento, il principio del favor rei si applica solo se il giudice di merito parte da una pena base superiore ai cinque anni.
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