Piccolo spaccio. Favor rei solo per pena base sopra i 5 anni

Pubblicato il 08 marzo 2014 Nel testo della sentenza n. 11110 del 7 marzo 2014, i giudici di Cassazione si sono interrogati se possa considerarsi legale la pena inflitta dal giudice di merito che, quando ha pronunciato la propria sentenza, aveva come riferimento l'articolo 73, comma 5° del D.P.R. n. 309/90 (Testo unico sulle sostanze stupefacenti) nel testo previgente.

La Suprema corte ha innanzitutto evidenziato che, ancorché i fatti siano accaduti sotto la legge previgente, deve trovare applicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4° del Codice penale, per il principio del favor rei, la più favorevole legge sopravvenuta.

In ogni caso, tuttavia, a fronte di un'immutata previsione del fatto-reato sanzionato, un problema di successione di leggi penali nel tempo, si porrebbe solo “nel caso in cui il giudice del merito sia partito da una pena base, oggi non più contemplata, superiore a cinque anni di reclusione”.

Ne discende che, nelle ipotesi di piccolo spaccio di stupefacenti relative a processi ancora in corso o definiti con rito ordinario o con il patteggiamento, il principio del favor rei si applica solo se il giudice di merito parte da una pena base superiore ai cinque anni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy