Pignorabile il credito per il prezzo della vendita

Pubblicato il 10 aprile 2017

E’ legittimo che il creditore del venditore proceda al pignoramento del credito per il prezzo a quest’ultimo spettante in base al contratto di vendita, che sia costituito per sentenza ai sensi dell’articolo 2932 del Codice civile, e, in alternativa, dei diritti del venditore stesso sui beni oggetto della cessione, per l’ipotesi dell’eventuale risoluzione dello stesso a seguito del mancato pagamento del prezzo da parte del compratore.

Questo in quanto, da un lato, in base alla sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 2932 del Codice civile, sorge immediatamente il credito per il prezzo del venditore.

Dall’altro, anche i crediti condizionati e quelli meramente eventuali, purché riconducibili ad un rapporto giuridico identificato e già esistente, sono comunque espropriabili.

E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8682 del 4 aprile 2017.

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