Pignoramento: via libera all’accesso alle banche dati INPS

Pubblicato il 04 dicembre 2015

Con messaggio n. 7266 del 2 dicembre 2015, in considerazione del rilevante numero di quesiti ricevuti, aventi ad oggetto richieste di creditori di accesso alle banche dati dell’Istituto ex art. 492 bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., l’INPS ha fornito indicazioni operative per garantire uniformità e coerenza delle prassi amministrative.

Ricorda l’Istituto che il D.L. n. 132/2014, convertito con Legge n. 162/2014, ha introdotto nel codice di rito l’articolo 492-bis c.p.c. secondo cui il Presidente del Tribunale, su istanza del creditore, può autorizzare la ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle degli Enti Previdenziali.

Il D.L. n. 83/2015, convertito con Legge n. 132/15, è intervenuto sulla disciplina in esame:

Pertanto, conclude il messaggio, in presenza di un provvedimento autorizzativo adottato dal Tribunale, l’Istituto è tenuto a dare piena ed immediata ostensione dei dati contenuti nelle proprie banche dati, secondo quanto previsto dall’autorizzazione del Tribunale.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Iscrizione e variazione azienda per le unità da diporto: chiarimenti Inps

22/12/2025

Lavoratori domestici: dal 2026 contributi dematerializzati

22/12/2025

Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

22/12/2025

Legge Concorrenza 2025 in Gazzetta: cosa cambia per le società tra professionisti

22/12/2025

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

22/12/2025

Ccnl Pulizia artigianato. Rinnovo

22/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy