PMI. Credito d’imposta per spese di quotazione

Pubblicato il 18 marzo 2019

Assonime, nella circolare dal titolo “Rassegna delle misure di semplificazione per le PMI tra iniziative nazionali e prospettive europee: il credito d’imposta per le spese di quotazione e ulteriori possibili ipotesi di semplificazione”, focalizza l’attenzione sul credito d’imposta per le spese di quotazione, previsto dalla legge di bilancio 2018 per le PMI. La circolare Assonime è la n. 7 del 15 marzo 2019.

Credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI

Come detto, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 – legge di bilancio 2018 - ha istituito un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute nel triennio 2018-2020, fino a un massimo di 500.000 euro, dedicato alle PMI che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il decreto MiSE/Mef del 23 aprile 2018 ha definito: le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni, tra cui l'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, i casi di esclusione, le procedure di concessione, la documentazione richiesta.

Beneficiari - Ad essere interessate dal beneficio sono le PMI che, in base alla raccomandazione 2003/361/CE:

Sono quindi ammesse al credito le PMI che non superano il limite degli occupati e uno dei due parametri economici - patrimoniali indicati.

Il credito d'imposta in parola va ad operare tra le misure di semplificazione dirette ad agevolare le PMI nell'accesso al mercato dei capitali. Tali misure si muovono lungo tre direttrici: la semplificazione regolamentare; l'introduzione di nuovi strumenti per raccogliere finanziamenti; il riconoscimento di agevolazioni fiscali.

Procedura - La procedura prevede che le imprese interessate inviino al MiSE, nel periodo che va dal 1°ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione al 31 marzo dell’anno successivo, un’istanza telematica che attesti la sussistenza dei presupposti applicativi dell’agevolazione e che indichi l’ammontare del credito d’imposta richiesto. Sarà poi il ministero ad informare il richiedente circa l’accettazione o il rigetto della domanda.

Il credito d’imposta che sarà concesso:

Quotazione delle PMI

Dunque, le imprese possono beneficiare del credito d’imposta quando iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Con riferimento ai mercati italiani, la circolare 7/2019 di Assonime rileva che assumono influenza le quotazioni delle imprese sull’MTA – il mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana (e il suo segmento STAR) – qualora una PMI accedesse a tale mercato.

Per quanto riguarda gli MTF italiani - sistemi multilaterali di negoziazione - dovrebbero rilevare le PMI che si quotano negli scambi dedicati alla quotazione di, rispettivamente, azioni e obbligazioni di PMI.

Secondo Assonime, va posta l’attenzione sulla possibilità di accedere al credito in caso di trasferimento da un mercato ad un altro. Il beneficio andrebbe accordato quando una società abbia già solo strumenti di debito quotati sul MTF e intenda avviare un processo di quotazione dell’equity (per esempio su MTA) oppure nel caso in cui abbia quotato strumenti di debito e intenda quotare il debito sul mercato regolamentato.

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