Start up innovative, crowdfunding con adempimenti informativi ridotti

Pubblicato il 10 settembre 2015

E' stato sollevato un quesito al Ministero dello Sviluppo economico circa l'applicazione dei criteri previsti dall’art. 4, comma 3, lett. h) del D.L 3/2015 “Investment Compact” e dall’art. 25, comma 12, lett. g), del D.L.179/2012, in tema di trasparenza sui titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci delle start up innovative, nel caso di società con azionariato diffuso, quotate sui mercati ristretti.

Lo stesso obbligo è rilevabile in capo alla start up innovativa che ricorre a strumenti di finanziamento quali l'equity crowdfunding.

La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore e la vigilanza del Mise ha risposto con il parere n. 154297 del 2 settembre 2015.

L'Istante, proprio con riferimento alle società che effettuano una campagna di finanziamento tramite l'equity crowdfunding, riteneva che l'obbligo del deposito del curriculum vitae dei soci per le suddette società potesse risultare troppo gravoso.

Per queste società, infatti, l'applicazione letterale della norma, oltre che risultare inutile, potrebbe aggravarle enormemente dal punto di vista degli adempimenti, essendo il numero dei soci-finanziatori di una start up che fa raccolta in crowdfunding molto elevato, anche se gli stessi non svolgono alcuna attività operativa.

Il Mise conviene, così, con l'interpretazione offerta dall'istante di non sovraccaricare di adempimenti le Pmi e le start up innovative nel caso di ricorso all'azionariato diffuso per esigenze di finanziamento, in quanto ciò richiederebbe uno sforzo superiore a quello che il legislatore sembra abbia voluto intendere nelle norme richiamate, che appunto prevedono l'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nelle suddette società, esclusi i dati sensibili.

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