PMI, Regolamento Ue per la promozione dell'uso dei mercati di crescita

Pubblicato il 10 gennaio 2020

Nella Gazzetta Ufficiale Ue dell’11 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2115 del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva 2014/65/UE (“Mifid II”) e i Regolamenti (UE) n. 596/2014 (“MAR”) e 2017/1129 (“Regolamento prospetto”), per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le piccole e medie imprese.

Il provvedimento del Parlamento europeo e del Consiglio si applica a decorrere dal 31 dicembre 2019, ad eccezione delle modifiche al MAR che trovano applicazione dall’1 gennaio 2021.

L’obiettivo dell’Unione dei mercati dei capitali è quello di:

Regolamento Ue 2019/2115, semplificazioni regolamentari per le PMI

Il Regolamento prevede una serie di semplificazioni regolamentari destinate alla promozione dei mercati di crescita per le piccole e medie imprese (Sme growth market), che sono stati introdotti dalla direttiva Mifid II nel gennaio 2018 per agevolare l’accesso delle PMI al mercato dei capitali.

Tali mercati di crescita, infatti, sono un nuovo tipo di sede di negoziazione, una sorta di sottocategoria dei sistemi multilaterali di negoziazione che hanno come fine quello di facilitare l’accesso delle PMI ai capitali per consentire loro di crescere.

Si ricorda che tra gli iscritti allo Sme growth market vi è anche il mercato di crescita Aim Italia.

Il Regolamento UE, per agevolare l’accesso delle PMI su tali mercati di crescita, agisce su due fronti:

Regolamento Ue 2019/2115, prospetto semplificato

L’articolo 14 del Regolamento prospetto prevede la possibilità di adozione di un prospetto semplificato per le emissioni secondarie da parte di determinati soggetti, con il fine di ridurre i tempi e i costi associati alla redazione del prospetto per l’emittente.

Il prospetto semplificato, infatti, può essere composto da una nota di sintesi, da uno specifico documento di registrazione e da una particolare nota informativa sui titoli, con un contenuto ridotto - focalizzato solo sulle informazioni più rilevanti - rispetto a quanto previsto dal regime ordinario.

La modifica che il Regolamento UE 2019/2115 ha apportato all’articolo 14 suddetto prevede che il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie possa essere sfruttato dagli emittenti i cui titoli di capitale sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI continuativamente almeno negli ultimi 18 mesi e che desiderino emettere titoli diversi dai titoli di capitale (es. obbligazioni) o titoli che diano accesso a titoli di capitale fungibili con i titoli di capitale esistenti dell’emittente già ammessi alla negoziazione (es. warrant).

Le modifiche all’articolo 14 del Regolamento prospetto sono, inoltre, mirate a facilitare il passaggio degli emittenti da un mercato di crescita per le PMI ad un mercato regolamentato (per esempio in Italia dall’Aim Italia all’Mta).

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