Pmi, sicurezza autocertificata

Pubblicato il 06 maggio 2008

Il comma 5 dell’articolo 29 del decreto legislativo 81/08, in vigore dal 15 maggio 2008, stabilisce che il datore di lavoro che occupa fino a 10 lavoratori può effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro entro il 31 dicembre 2010. In attesa delle procedure, le piccole aziende potranno evitare l’elaborazione del documento emettendo un’autocertificazione. Affinché il datore possa svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, il pronto soccorso, la prevenzione di incendi e l’evacuazione dovrà frequentare corsi di formazione di durata non inferiore a 16 ore e non superiore a 48, a seconda della natura dei rischi dell’attività.

Anche le aziende con meno di 50 dipendenti possono elaborare la valutazione dei rischi con le procedure standard, tuttavia tra i compiti della Commissione consultiva figurano solo le procedure standard per quelle fino a 10 lavoratori.

Sono autorizzati a svolgere, invece, “direttamente” i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, il pronto soccorso, la prevenzione di incendi e l’evacuazione le aziende artigiane e industriali, trannequelle che svolgono attività particolarmente rischiose, che occupano fino a 30 lavoratori, le aziende agricole fino a 10 lavoratori, della pesca fino a 20 e le altre aziende fino a 200 lavoratori i cui datori abbiano frequentato i corsi citati.

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