PNRR 2026: ricorso straordinario non più al Presidente, novità scuole legali

Pubblicato il 24 febbraio 2026

Il decreto-legge n. 19/2026 (Decreto PNRR 2026) introduce, tra le altre misure Giustizia, rilevanti interventi in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e di formazione giuridica post-universitaria.

Da un lato, semplifica il procedimento del ricorso straordinario, trasferendone la decisione al Presidente del Consiglio di Stato; dall’altro, riforma le scuole di specializzazione per le professioni legali, ampliandone l’accesso, flessibilizzando i percorsi e superando la programmazione nazionale degli accessi.

Giustizia amministrativa: le modifiche al ricorso straordinario

In primo luogo, il decreto interviene in modo significativo sulla disciplina del ricorso straordinario, modificando il D.P.R. n. 1199 del 1971 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi). Le innovazioni, come emerge sia dal testo normativo sia dalla relazione illustrativa, mirano a una semplificazione procedurale, lasciando inalterata la natura del rimedio e le garanzie per le parti.

Il quadro previgente  

Il d.P.R. n. 1199 del 1971, adottato contestualmente all’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, configura espressamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come un rimedio amministrativo.

Il procedimento si articola in diverse fasi: il ricorso è notificato all’amministrazione che ha emanato l’atto o al Ministero competente (art. 9); l’amministrazione svolge l’istruttoria (art. 11); l’affare è trasmesso alle Sezioni consultive del Consiglio di Stato (art. 12), che rendono un parere vincolante (art. 13). La decisione finale è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, conforme al parere del Consiglio di Stato (art. 14).

Le modifiche introdotte  

Il decreto-legge apporta una serie di modifiche testuali e sostanziali.

In primo luogo, viene eliminato in più disposizioni il riferimento al “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”, sostituendolo con la locuzione “ricorso straordinario” o con il richiamo al “ricorso di cui al capo terzo”. Anche la rubrica del capo terzo è modificata in “Ricorso straordinario”.

L’intervento più rilevante riguarda l’articolo 14: la decisione non è più adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta ministeriale, ma con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.

Coerentemente, all’articolo 15 i “decreti del Presidente della Repubblica” diventano “decreti del Presidente del Consiglio di Stato”. È inoltre abrogata la lettera bb) dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 13 del 1991, in conseguenza dell’eliminazione del coinvolgimento del Capo dello Stato. Infine, una norma di coordinamento stabilisce che ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente nella legislazione vigente, si intende riferito al ricorso straordinario disciplinato dal capo terzo del d.P.R. n. 1199 del 1971.

Finalità e portata della riforma  

Secondo la relazione illustrativa, la riforma si giustifica in ragione della natura vincolante del parere del Consiglio di Stato.

La sostituzione della proposta ministeriale e del decreto presidenziale con un decreto del Presidente del Consiglio di Stato risponde a un’ottica di semplificazione e di riduzione dei tempi di definizione del rimedio. Restano inalterate la natura amministrativa del ricorso, la natura dell’atto decisorio e le garanzie e tutele previste per le parti.

Riforma delle scuole di specializzazione per le professioni legali  

Il decreto-legge  interviene in modo organico anche sulla disciplina delle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL), modificando l’articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997, nell’ambito dell’attuazione della Riforma 1.6 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare e razionalizzare un sistema ritenuto gravoso e ormai non più adeguato, nonché di rafforzare la professionalizzazione della formazione post-universitaria, rendendo i laureati più pronti all’accesso alle professioni di avvocato, magistrato e notaio.

Un primo intervento riguarda i requisiti soggettivi di accesso alla Scuola di specializzazione per le professioni legali. Viene eliminato il riferimento ai soli “laureati in giurisprudenza”, sostituito dalla più ampia formula “laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati”, ampliando così la platea dei destinatari, anche in considerazione dell’accesso alle magistrature diverse da quella ordinaria. Coerentemente, è soppressa la parola “ordinario” in relazione alla magistratura, così da consentire che i percorsi formativi possano essere orientati anche alla preparazione per magistratura amministrativa, contabile o tributaria.

All’università i corsi per gli esami da avvocato, notaio e magistrato

Elemento centrale della riforma è la riscrittura del comma 2-bis, che consente alle università, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, di attivare corsi di specializzazione annuali, a carattere prevalentemente pratico, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all’esame di Stato per l’accesso alla professione forense.

Gli standard formativi uniformi sono individuati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto dell’autonomia universitaria. Il diploma rilasciato mantiene valore legale anche ai fini della partecipazione al concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

La riforma incide inoltre sull’assetto organizzativo delle scuole, prevedendo che esse possano essere istituite dalle università sedi di facoltà e dipartimenti di giurisprudenza, anche mediante accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, gli ordini forensi, il Consiglio nazionale del notariato, la Scuola nazionale del notariato e, per i corsi di preparazione al concorso in magistratura ordinaria, con la Scuola superiore della magistratura. È introdotto inoltre un nuovo comma 4-bis che conferma la possibilità per le università di attivare, oltre ai corsi per il diploma di specializzazione, anche corsi di aggiornamento professionale, master e percorsi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con gli ordini territoriali.

Infine, in un’ottica di semplificazione, sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 398 del 1997 e la lettera d) dell’articolo 1 della legge n. 264 del 1999, eliminando la programmazione nazionale degli accessi alle scuole. Tale scelta consente agli atenei di determinare autonomamente il numero dei posti, superando un vincolo ritenuto non più giustificato. 

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