PNRR settore turismo. Credito d’imposta all’80% insieme al Cfp

Pubblicato il 28 ottobre 2021

In sede di Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2021 è stato previsto il varo di un decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri: tra le misure ritenute urgenti anche quelle destinate al settore turistico con sostegni importanti per le aziende coinvolte.

Credito d’imposta e contributo a fondo perduto

Con rifermento alla misura 4.2.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – la bozza di provvedimento (articolo 1) prevede l’introduzione di un credito d'imposta nella misura dell’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi quali:

  1. incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  2. eliminazione delle barriere architettoniche;
  3. edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
  4. realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  5. digitalizzazione.

Sono agevolati i progetti effettuati a partire decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024.

Oltre al suddetto bonus, viene previsto anche il riconoscimento di un Cfp per un importo massimo pari a 40.000 euro; il DL specifica che questo è fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta.

L’importo può essere aumentato nei seguenti casi, anche cumulativamente:

La misura massima del contributo a fondo perduto non può superare il limite massimo di 100.000 euro e, comunque, non può essere superiore al 50 per cento dei costi dell’investimento.

Destinatari delle misure

Possono fruire delle misure introdotte imprese alberghiere, aziende agrituristiche, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, a cui si aggiungono gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Accesso alle agevolazioni

Un avviso emesso dal Ministero del truismo fornirà indicazioni sulle modalità di accesso agli aiuti.

Gli incentivi sono erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate, secondo l’ordine cronologico delle domande.

Si specifica che gli interventi devono essere avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge; ammessi anche quelli già avviati e non ancora conclusi prima di tale data.

Finanziamenti al settore turistico

L’articolo 2 della bozza di DL – sempre per sostenere il comparto turistico – prevede l’istituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (articolo 2, comma 100, lettera a), L. n. 662/1996), una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

I finanziamenti sono a valere su interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Si stabilisce che:

Creato un Fondo per gli investimenti nel settore turistico, con l’istituzione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Il provvedimento approvato istituisce anche un credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

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