Polizza vita. Diritto dei beneficiari fuori dal patrimonio ereditario

Pubblicato il 16 ottobre 2018

Il beneficiario della Polizza vita è l’erede legittimo? L’indennizzo non spetta all’erede universale successivamente istituito.

Quando i beneficiari di un contratto di assicurazione per il caso di morte siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità.

In detto contesto, diventa irrilevante la successiva istituzione, quale erede universale, di un terzo estraneo, posto che questa circostanza non sposta l’individuazione contrattuale dei beneficiari nelle persone degli eredi legittimi.

E’ così che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 25635 del 15 ottobre 2018, ha cassato, con rinvio, una decisione di merito con cui erano state accolte le domande dell’erede universale designato da una donna, poi deceduta, al fine di vedersi riconoscere il proprio diritto alle prestazioni derivanti da una polizza sulla vita che la sua dante causa aveva stipulato e nel quale erano indicati, quali beneficiari, gli eredi legittimi.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno giudicato errata la conclusione a cui era giunta la Corte di appello, secondo la quale la redazione di un testamento successivo alla polizza aveva assunto “chiara valenza di revoca dell'originario beneficiario, individuato negli eredi legittimi”, e questo anche se nel testamento medesimo non veniva fatto alcun riferimento all’esistenza dell’assicurazione sulla vita sottoscritta dal de cuius.

Diritto "proprio" con fonte nel contratto di assicurazione

Ribadendo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, la Sesta sezione civile della Cassazione ha ricordato come, nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquisti un “diritto proprio”, diritto che trova la sua fonte nel contratto di assicurazione e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante.

Detto diritto, ciò posto, non può essere oggetto delle eventuali successive disposizioni testamentariedi devoluzione agli eredi secondo le regole della successone legittima.

In definitiva, la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di mera indicazione del criterio per l’individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto.

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