Polveri nell'aria, titolari colpevoli anche per omissione

Pubblicato il 21 aprile 2009
Per la terza sezione penale della Corte di cassazione - sentenza n. 16286 del 2009 – la fuoriuscita di polveri cementizie che provochi danni a persone ed abitazioni può far derivare la condanna penale anche per semplice colpa omissiva. Nel caso in esame, il titolare di un'azienda era stato condannato per la dannosa diffusione di polveri nell'atmosfera; per i giudici di legittimità, in particolare, quello che conta ”è il risultato da evitare, non la condotta, sicché il legislatore si preoccupa di imporre al titolare della posizione di garanzia solo un obbligo di risultato, indipendentemente da ogni vincolo di comportamento”. Poiché, nel caso di specie, il titolare dell'impresa aveva l'obbligo, imposto dalla legge speciale e dai suoi decreti attuativi, di rispettare norme di cautela, il reato in questione può essere individuato come “reato commissivo mediante omissione”(reato omissivo improprio).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy