Poseidone alla luce della Manovra di luglio

Pubblicato il 31 agosto 2011 La manovra correttiva - dl n. 98/2011 - all’articolo 18, comma 12 innova l'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995: “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti” di previdenza della categoria.

Tale disposizione fa salvi i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore delle norme di interpretazione autentica, cioè fino al 6 luglio 2011.

Con lo stesso articolo si stabilisce che i pensionati con redditi da attività riconducibili al nuovo obbligo dovranno versare alla Cassa di appartenenza, con o senza adeguamento degli Statuti, un contributo soggettivo minimo, pena l’iscrizione alla Gestione separata. Anche chi abbia esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, a norma dei rispettivi Statuti o regolamenti, deve versare alla separata.

Si ricorda che con l’operazione Poseidone, che incrocia i dati delle dichiarazioni dei redditi dei pensionati con i dati contributivi, è emerso il problema dei pensionati professionisti ritenuti evasori perché, nell’incertezza della norma, non versavano alla Gestione separata Inps pur lavorando ancora come liberi professionisti.

Alla luce di ciò l’Inps ha emesso, oltre alla circolare 99/2011, due messaggi, il n. 15783/2011 ed il n. 16336/2011. Con quest’ultimo l'Inps fornisce chiarimenti sulle modalità per effettuare controlli nei casi d'istanze di annullamento.

Per i professionisti iscritti alla Cassa commercialisti, ad esempio, l'istituto spiega che se hanno regolarmente versato il contributo alla Cassa e successivamente ne hanno ottenuto la restituzione, non devono essere iscritti alla gestione separata. In tal senso l’Istituto e Cassa commercialisti coopereranno nella verifica dei soggetti interessati alla restituzione dei contributi per eventuali confronti e annullamenti automatici degli accertamenti.

Nel caso dei soggetti che non raggiungono il reddito minimo previsto per l'obbligo di contribuzione alla Cassa avvocati, solo il mancato esercizio della facoltà d'opzione è motivo di accoglimento dell'istanza di annullamento dell’accertamento: verrà fatta segnalazione alla Cassa per le operazioni successive di recupero del contributo soggettivo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy