Possibili limiti nazionali ai giochi d'azzardo

Pubblicato il 04 giugno 2010
Per la Corte di giustizia Ue – causa C-203/08, sentenza del 3 giugno 2010 – è legittimo che un Paese membro – nella specie l'Olanda - subordini l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.

Secondo i giudici europei, inoltre, l'articolo 49 CE sulla parità deve essere interpretato nel senso che il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza sono applicabili alle procedure per il rilascio e il rinnovo di un’autorizzazione a favore di un operatore unico nel settore dei giochi d’azzardo purché non si tratti di un operatore pubblico la cui gestione è soggetta al controllo diretto dello Stato o di un operatore privato sulle cui attività i pubblici poteri sono in grado di esercitare uno stretto controllo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Successioni e donazioni, i chiarimenti del Fisco

15/05/2025

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

15/05/2025

Inail: rivalutate le prestazioni per industria, navigazione e ambito domestico

15/05/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

15/05/2025

Omessa registrazione di cassa: anche importi modesti portano al licenziamento

15/05/2025

Artigiani e commercianti di prima iscrizione nel 2025: dimezzata la contribuzione

15/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy