Potere di controllo e disciplinare nello smart working

Pubblicato il 19 maggio 2017

L’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore agile all’esterno dei locali aziendali va disciplinato nell’accordo relativo alla modalità di lavoro agile nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dal Jobs Act.

Fermo restando il divieto di mera finalità di controllo a distanza del lavoratore attraverso strumentazione di vario genere, da quanto sopra si deduce che sarà possibile controllare a distanza l'attività dei prestatori di lavoro quando questi svolgano la prestazione al di fuori dei locali aziendali, tramite gli strumenti tecnologici assegnati agli stessi, solo qualora sussistano esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

L’art. 21 del DDL n. 2233-B prevede che l’accordo in questione individui anche le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che diano luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

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