Praticantato o lavoro subordinato? La parola al giudice di merito

Pubblicato il 06 ottobre 2014 L'esatta qualificazione giuridica del rapporto come di lavoro subordinato piuttosto che di praticantato professionale è di competenza del giudice di merito il quale, nel procedere al relativo accertamento, deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso.

Inoltre, ai sensi del principio “dell'indisponibilità del tipo contrattuale ", non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi “l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento... ".

E ciò senza contare che non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto subordinato.

E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 20231 del 25 settembre 2014.

Nel testo della decisione è stato, in particolare, evidenziato come la pratica professionale sia caratterizzata dal momento del necessario insegnamento e da una evoluzione delle mansioni del tirocinante.

Elementi ritenuti assenti nel caso specificamente esaminato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Regime forfetario salvo se i compensi percepiti per errore vengono restituiti

09/03/2026

PEC degli amministratori: no all'imposta di bollo

09/03/2026

Accordi per l’innovazione: pronta la graduatoria delle domande presentate nel 2026

09/03/2026

Appalti: trasferimento del lavoratore legittimo in caso di incompatibilità

09/03/2026

Accessi fiscali nei locali promiscui: condanna dell’Italia dalla Cedu

09/03/2026

Sisma Centro Italia e Ischia: prorogate le agevolazioni su energia, gas e acqua

09/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy