Praticanti avvocati abilitati senza obbligo di assicurazione

Pubblicato il 20 giugno 2018

Rispondendo ad un quesito del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Forlì, il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 8 del 21 marzo 2018, ha fornito alcune precisazioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione di avvocato.

In particolare, era stato chiesto di chiarire se l’obbligo assicurativo dovesse ritenersi gravare anche sui praticanti abilitati al patrocinio o al patrocinio sostitutivo, nonché quale fosse il soggetto gravato dall’obbligo di stipulare la polizza infortuni per i dipendenti, i praticanti e i collaboratori.

CNF: per tirocinanti nessun obbligo ma auspicio di copertura

Il CNF, nella sua risposta, ha fatto riferimento alla lettera della disposizione di riferimento, che limita l’obbligo agli avvocati, nonché alle associazioni o società tra professionisti.

Tale obbligo – si legge nel parere –non può ritenersi gravante sugli iscritti nel Registro del Tirocinio.

Ad ogni modo, viene anche sottolineato come ciò non escluda che sia comunque auspicabile che il praticante che svolga attività professionale, sia in virtù dell’abilitazione al patrocinio maturata nel vigore della normativa previgente, sia per il caso di patrocinio sostitutivo ai sensi della normativa vigente, ponga in essere le opportune cautele, compresa la stipula di una polizza assicurativa rispetto ai rischi derivanti dalla propria attività professionale.

Obbligo copertura infortuni per avvocati, associazioni e società tra professionisti

Con riferimento al secondo quesito, il Consiglio lo ritiene “superato” dalla modifica dell’articolo 12, comma 2, della Legge n. 247/12 (introdotta con il convertito Decreto legge n. 148/17), a seguito della quale è previsto espressamente che l’obbligo di stipulare la polizza di assicurazione a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale, riguardi l’avvocato, l’associazione o la società tra professionisti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy