Preavviso di licenziamento con efficacia obbligatoria

Pubblicato il 05 novembre 2010
Se una delle parti esercita la facoltà di recedere con effetto immediato dal rapporto di lavoro, quest'ultimo, stante l'efficacia obbligatoria del preavviso di licenziamento, si risolve immediatamente conseguendone, come unico obbligo della parte recedente, quello di corrispondere l'indennità sostitutiva; da tale momento, in ogni caso, eventuali fatti sopravvenuti non hanno più nessuna rilevanza.

E' quanto ribadito dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 22443 del 4 novembre 2010 in una vicenda in cui un datore di lavoro pretendeva di convertire un licenziamento per giustificato motivo in giusta causa o di comminare, nello stesso periodo, un secondo licenziamento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno sociale cittadini extra UE: solo con permesso di soggiorno di lungo periodo

06/03/2026

Recupero ICI-ENC: aggiornato il modulo REC25 per la dichiarazione

06/03/2026

IVA alberghi: servizi accessori fuori dall’aliquota ridotta

06/03/2026

MUD 2026: nuovo modello aggiornato in GU. Invio entro il 3 luglio

06/03/2026

Rottamazione-quater: pagamenti entro il 9 marzo 2026

06/03/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

06/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy