Precisazioni dall'Interno sul pagamento degli incrementi di multa dovuti all'orario notturno

Pubblicato il 17 maggio 2011 E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2011, il Decreto del ministro dell'Interno del 30 marzo scorso, contenente la “rilevazione degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del medesimo decreto-legislativo n. 285 del 1992, destinati ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna”.

Nel testo viene precisato che gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie per chi commetta infrazioni gravi nelle fasce orarie notturne dovranno essere corrisposti dal trasgressore unitamente alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, “attraverso l'indicazione della specifica distinzione, sugli appositi conti correnti degli uffici da cui dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero attraverso il pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi”.

In particolare, quindi, nel momento del pagamento sella sanzione, dovrà essere indicata, separatamente, la quota di multa supplementare dovuta all'orario notturno.
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