Prelevamenti e versamenti come ricavi, salva la prova contraria

Pubblicato il 07 ottobre 2010
Con sentenza n. 20735 del 6 ottobre scorso, la Sezione tributaria della Cassazione ha accolto il ricorso con cui l'Agenzia delle entrate aveva lamentato il vizio di motivazione di una decisione di merito in cui non era stato tenuto conto che, nell'ipotesi di conti correnti bancari, occorresse considerare ricavi sie le operazioni attive che quelle passive. 

Accogliendo tale doglianza, la Corte di legittimità ha, ribadito come, in tema di accertamento delle imposte sul reddito basato su verifiche di conti correnti bancari, sia onere del contribuente, a carico del quale si determina un'inversione dell'onere della prova, “dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili mentre l'onere dell'amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti”.

La presunzione legale di cui all'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 – conclude la Corte - per cui i movimenti di dare ed avere risultanti da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell'accertamento dell'imponibile, salva la prova contraria, “determina l'erroneità dell'operato del giudice che, in mancanza dell'assolvimento da parte del contribuente dell'onere della prova sullo stesso gravante”, ….”ha così abbattuto i costi non provati ma presuntivamente ritenuti da esso giudice”.
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