Prelievo al 5% ma costi deducibili

Pubblicato il 04 aprile 2005

L'articolo 81 del Tuir prevede che debbano concorrere alla formazione del reddito imponibile anche gli utili da partecipazione che le società e gli enti commerciali soggetti all'Ires conseguono, nell'esercizio in cui vengono percepiti, in applicazione del principio di cassa. L'articolo 89, comma 2, del Testo unico chiarisce che il regime di esenzione va applicato anche ai soggetti Ires sui quali si prevede l'esclusione dall'imponibile del 95% dell'ammontare totale del dividendo. Conseguentemente, ad essere tassato è il restante 5% del dividendo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy