Prelievo frazionato sulle quote ereditate

Pubblicato il 18 aprile 2008 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 158 del 17 aprile 2008, specifica in che modo deve essere determinata la plusvalenza in caso di cessione di partecipazioni ereditarie. Nel caso esaminato, dato che la partecipazione ceduta si componeva di una parte con costo rideterminato ai sensi della legge 448 e di una parte con costo rimasto uguale a quello sostenuto alla costituzione della società, il costo fiscale della partecipazione rilevante per il calcolo della plusvalenza imponibile nel periodo d’imposta 2007 va calcolato in proporzione alla quota di corrispettivo percepito, tenendo conto dei due costi fiscali della partecipazione. Nello specifico, si tratta di un soggetto che, nel settembre 2006, ha ricevuto in successione una partecipazione pari al 62,21% del capitale di una società e, nel luglio 2007, ha ceduto l’intera quota ereditata, frazionando il pagamento in due rate. Relativamente alla plusvalenza conseguita con il pagamento della seconda tranche, che si considera realizzata nel periodo d’imposta di effettiva percezione, si dovrà tener conto delle rimanenti quote di costo della partecipazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy