Preliminare vendita. Quietanza rilasciata dal marito non vale per la moglie

Pubblicato il 16 novembre 2015

Con sentenza n. 23128 depositata il 12 novembre 2015 la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha parzialmente accolto il ricorso di una promissaria venditrice che, convenuta in giudizio per il trasferimento ex art. 2932 c.c. di alcuni immobili promessi in vendita mediante contratto preliminare, negava di aver sottoscritto la quietanza di pagamento rilasciata fisicamente dal marito di lei. 

Difesa tuttavia respinta dai giudici di merito, secondo i quali il rilascio di una quietanza integra confessione stragiudiziale, revocabile solo per errore o violenza ex art. 1732 c.c. Pertanto, il creditore, ove, non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto e violenza.

E nel caso di specie – come ricostruito dalla Corte territoriale – era risultato che i promissari acquirenti avevano regolarmente pagato il dovuto nelle mani del marito, il quale era ben legittimato – in assenza di contestazione della coniuge - a ricevere il pagamento anche per conto della moglie (promissaria venditrice).

Ora, la venditrice censurava detta ricostruzione, soprattutto ove si riconosceva la valenza confessoria della quietanza rilasciata dal marito anche nei confronti di essa ricorrente, considerando che la confessione è invece atto riservato esclusivamente al titolare del diritto.

Valore confessorio della quietanza non si estende a soggetti estranei alla dichiarazione

Ma questa volta la Cassazione le ha dato ragione, statuendo come in effetti la confessione stragiudiziale di un fatto svantaggioso reso da una parte, non può avere valenza probatoria nei confronti di un soggetto rimasto estraneo a quella dichiarazione, posto che la confessione postula la disponibilità del diritto da parte del confitente che non può evidentemente disporre dei diritti altrui.

Pertanto nel caso di specie – ha chiarito la Suprema Corte – la inefficacia della dichiarazione contenuta nella quietanza rilasciata dal marito, la rende priva di qualsiasi valore probatorio nei confronti della moglie.  

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