Premi assicurativi e recupero edilizio, nuove specifiche per l’Anagrafe tributaria

Pubblicato il 23 febbraio 2021

Anagrafe tributaria con nuove specifiche tecniche per due comunicazioni di dati, a partire dalle informazioni relative all’anno 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con due provvedimenti datati 19 febbraio 2021, informa del cambio delle specifiche tecniche per la comunicazione all’Anagrafe tributaria rispettivamente:

Anagrafe tributaria, comunicazioni dati recupero edilizio su parti comuni

Con il provvedimento n. 49885/2021, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate annuncia che a partire dalle informazioni relative all’anno 2020, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al nuovo provvedimento del 19/02, precedentemente modificate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 30383 del 6 febbraio 2018, n. 28213 del 6 febbraio 2019 e n. 1432213 del 20 dicembre 2019. Restano ferme le altre disposizioni contenute nei citati provvedimenti del 27 gennaio 2017, del 6 febbraio 2018, del 6 febbraio 2019 e del 20 dicembre 2019.

Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di recepire le novità introdotte dagli articoli 119 e 121 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

È stato, infine, introdotto un campo per distinguere i condomìni ordinari dai condomìni cd. minimi.

Anagrafe tributaria, comunicazioni dati contratti e premi assicurativi

Con il provvedimento n. 49882/2021 si comunica che a partire dalle informazioni relative all’anno 2020, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 160381 del 16 dicembre 2014 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al nuovo provvedimento, precedentemente modificate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 20024 del 27 gennaio 2017 e n. 28173 del 6 febbraio 2019.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nei citati provvedimenti del 16 dicembre 2014, del 27 gennaio 2017 e del 6 febbraio 2019.

Le specifiche sono state implementate per acquisire l’informazione relativa alla detrazione fiscale da applicare per le polizze assicurative aventi a oggetto il rischio di eventi calamitosi, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

inoltre, è stato introdotto un campo per individuare e gestire i nuovi contratti di assicurazione a “moduli”, che consentono al contraente di attivare o di disattivare specifiche garanzie in maniera flessibile, anche in momenti successivi alla stipula del contratto.

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