Imposta sostitutiva all’1% per i premi di risultato (PdR) erogati ai lavoratori dipendenti nel biennio 2026-2027. Aumenta anche il plafond massimo per la detassazione, da 3.000 a 5.000 euro annui.
La nuova misura, prevista nel testo bollinato della legge di Bilancio 2026, punta a ridurre ulteriormente il cuneo fiscale sul salario di produttività, lasciando invariate le modalità applicative, la platea dei beneficiari e gli indicatori da tenere in considerazione nell’accordo collettivo.
Supera inoltre la precedente disposizione della legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) che ha fissato per il triennio 2025-2027 l’aliquota sostitutiva “dimezzata” del 5%.
In materia di premi di produttività e/o di risultato, la disciplina di riferimento va ricercata nell’art. 1, commi 182 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Bilancio 2016), secondo cui, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi.
Ai sensi dell’art. 1, comma 385, legge 30 dicembre 2024, n. 207, i premi erogati nel triennio 2025-2027 sono assoggettati a un’aliquota sostitutiva del 5% in luogo di quella ordinaria prevista dal citato comma 182, legge di Bilancio 2016 (10%).
Come anticipato in premessa, l’art. 4, comma 2, del testo bollinato della legge di Bilancio 2026, interviene sulle disposizioni dell’art. 1, comma 385, legge 30 dicembre 2024, n. 207, sostituendo la previsione triennale (2025-2027), inerente al dimezzamento dell’ordinaria aliquota sui premi di produttività, e ancorandola alla sola annualità 2025.
Per il biennio 2026-2027, i premi di cui all’art. 1, comma 182, legge 28 dicembre 2015, n. 208, saranno, invece, assoggettati a un’aliquota sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari all’1% entro il limite massimo di 5.000 euro annui.
Se la misura verrà confermata nel testo pubblicato in G.U., avremo, dunque, un plafond pari (quasi) al doppio rispetto alla precedente previsione, con una riduzione di 4 punti percentuali sull’imposta sostitutiva dovuta.
Naturalmente, ciò avrà sensibili impatti sul cedolino paga, come di seguito proposto:
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PdR non detassato |
PdR detassato (2022 – 10%) |
PdR detassato (2023/2024/2025 – 5%) |
PdR detassato (2026-2027 – 1%) |
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Importo |
€ 3.000 |
€ 3.000 |
€ 3.000 |
€ 3.000 |
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Ctr.Inps c/lavor. (9,76%) |
€ 292,80 |
€ 292,80 |
€ 292,80 |
€ 292,80 |
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Imponibile IRPEF/Imp.sost. |
€ 2.707,20 |
€ 2.707,20 |
€ 2.707,20 |
€ 2.707,20 |
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IRPEF netta e incidenza addizionali (28%) |
€ 758,02 |
- |
- |
- |
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Imposta sostitutiva |
- |
€ 270,72 |
€ 135,36 |
€ 27,07 |
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Netto percepito |
€ 1.949,18 |
€ 2.436,48 |
€ 2.571,84 |
€ 2.680,13 |
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L’ambito soggettivo e oggettivo per l’erogazione dei premi di risultato detassati rimane pressoché invariato.
Sul piano oggettivo, l’accesso alla detassazione è subordinato al raggiungimento di un accordo in sede aziendale o territoriale, sottoscritto ai sensi dell’art. 51, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che individui i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Specificamente, detti parametri potranno consistere nell’aumento della produzione, in risparmi di fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile, rispetto a un periodo definito congruo dall’accordo. Essenziale è che l’obiettivo sia verificabile attraverso indicatori numerici o di altro genere, comunque appositamente individuati. Costituiscono, a titolo esemplificativo, indicatori:
Il riferimento, al riguardo, rimane il decreto interministeriale 25 marzo 2016.
Quanto al profilo soggettivo del prestatore d’opera, per fruire dell’abbattimento dell’imposizione fiscale mediante l’applicazione della c.d. imposta sostitutiva, il percettore non deve aver conseguito un reddito, nel periodo d’imposta precedente, superiore a 80.000 euro. Si evidenzia che, ai fini di tale limite reddituale, andranno considerati esclusivamente i redditi assoggettati a tassazione ordinaria e non quelli a tassazione separata.
Il regime di detassazione dei premi di risultato è, in ogni caso, opzionabile rispetto ai criteri di imposizione ordinaria, sicché il percettore potrebbe comunque scegliere, laddove più conveniente, la tassazione ordinaria IRPEF, con relative addizionali (ad esempio, nei casi in cui le detrazioni azzerino l’imposta).
Nessuna modifica, infine, sulla possibilità di scelta del dipendente di trasformare il premio detassato spettante, anche parzialmente, in servizi di welfare aziendale.
L’opzione, esercitabile esclusivamente nel caso in cui la stessa sia espressamente prevista nell’accordo di secondo livello sul PdR, consentirà di abbattere totalmente l’onere contributivo e fiscale, azzerando – di fatto – il c.d. cuneo fiscale.
E invero, rimangono in vigore le previsioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui le remunerazioni premiali riconducibili al citato regime fiscale speciale agevolato possono essere tramutate, su scelta dei lavoratori, in misure di prestazioni sociali (benefit) e, in tal caso, godono dell’esenzione sia ai fini fiscali che contributivi nei limiti contemplati dal TUIR. Ciò, salvo che nelle ipotesi di conversione dei premi di risultato nelle seguenti misure di welfare (art. 1, comma 160, legge di Bilancio 2017, che ha introdotto il comma 184-bis all’art. 1, legge di Stabilità 2016), rispetto alle quali non vi sono “limiti” di esenzione:
I beneficiari del PdR che intendano valutare la conversione del premio spettante in servizi di welfare dovranno però tenere conto della conseguente “perdita” della detrazione d’imposta pari al 19% per quelle spese detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.
In tal senso, il nuovo scenario rappresentato per il biennio 2026-2027 potrebbe incidere negativamente sulla conversione di detti premi, in quanto l’aliquota dell’imposta sostitutiva, nella misura dell’1%, anche a fronte della ritenuta previdenziale subita, potrebbe risultare economicamente più conveniente se si tiene conto che la “spesa” in servizi di welfare può godere della detraibilità in sede di liquidazione delle imposte sul reddito.
A mero titolo esemplificativo:
Conseguentemente, il risparmio “netto” nel non convertire il premio di risultato, fatte salve ulteriori valutazioni sull’incidenza in aumento a montante della contribuzione previdenziale, si attesterebbe a 83,38 euro.
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