Per il biennio 2026-2027 i premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti saranno assoggettati a imposta sostitutiva all’1% entro un tetto annuo di 5.000 euro.
La misura, inserita nel testo bollinato della legge di Bilancio 2026, modifica in via non strutturale le disposizioni dell’art. 1, commi 182 e ss., legge 28 dicembre 2015, n. 208, senza intervenire sulle modalità applicative, sulla platea dei beneficiari e sui criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
L’accesso al regime resta subordinato alla sottoscrizione di accordi aziendali o territoriali ex art. 51, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che contengano obiettivi e indicatori verificabili, conformi alla prassi amministrativa applicabile, nonché al successivo deposito presso l’ITL entro il termine di 30 giorni.
Resta ferma, altresì, la welfarizzazione del premio: quando prevista dalla contrattazione di secondo livello, è possibile convertire il PdR in beni e servizi di welfare, con esenzione fiscale e contributiva nei limiti del TUIR.
Nel preannunciato contesto, salvo conferme in sede di pubblicazione in G.U., la scelta tra liquidazione monetaria e conversione andrà calibrata sul caso concreto, considerando l’eventuale perdita della detrazione del 19% su spese altrimenti detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Tutti i dettagli nell'Approfondimento che segue!
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