Premi di risultato e welfare aziendale, le novità

Pubblicato il 28 giugno 2023

PUBBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE EDOTTO

Risale al 31 maggio scorso la circolare (n. 49) nella quale l’INPS ha ripercorso la normativa da applicare nella gestione dei premi di risultato e delle misure di welfare aziendale
Nel documento l’Istituto previdenziale ha analizzato, sotto il profilo degli obblighi contributivi, alcune delle misure di welfare aziendale deducibili a mente dell’art. 51, comma 2, TUIR. In particolare precisando la non imponibilità fiscale e contributiva delle somme erogate per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale del dipendente o dei familiari.

Relativamente ai benefit per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, attività di culto, l’INPS precisa che le opere e i servizi devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro o da strutture esterne all’azienda, ma che, comunque, il dipendente deve rimanere estraneo al rapporto economico che intercorre tra il datore di lavoro ed il terzo erogatore del servizio. Confermata la possibilità per il datore di lavoro di erogare i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi, nonché mediante l’erogazione ai dipendenti di somme di denaro da destinare a tali finalità anche a titolo di rimborso spese già sostenute. Ovviamente dovrà essere acquisita e conservata la documentazione probante circa l’utilizzo delle somme in coerenza con le finalità per le quali sono state corrisposte. 

Circa le polizze aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza, l’INPS specifica che deve trattarsi di prestazioni di rilevanza sanitaria come definite dal decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009. In tal senso, non concorreranno a formare imponibile fiscale e contributivo i premi versati per le polizze cc.dd. long term care e dread disease. In ogni caso le polizze devono essere destinate all’erogazione di prestazioni a favore del dipendente e non anche dei suoi familiari. 

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