Premi INAIL 2021, fissata la percentuale di riduzione

Pubblicato il 19 aprile 2021

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato, in data 15 aprile 2021, il Decreto 23 marzo 2021 concernente la misura della riduzione pari al 16,36% per l’anno 2021, dell’importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1, co. 128 della L. n. 147/2013, di cui alla Deliberazione n. 179 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 29 settembre 2020.

Premi INAIL 2021, la normativa

L’art. 1, co. 128 della L. n. 147/2013 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2014-2016, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione.

Successivamente, con la Deliberazione n. 179/2019, è stato fissato lo sconto - per l'anno 2021 - in misura pari al 16,36% e sono stati aggiornati gli “indici di gravità medi” (IGM) necessari per l'applicazione nei vari settori.

Premi INAIL 2021, ambito di applicazione

Per il 2021, la riduzione trova applicazione esclusivamente per:

La riduzione non sarà applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2021, l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

Premi INAIL 2021, istruzioni operative

La regola che individua i beneficiari è l'andamento infortunistico aziendale, individuato in base a criteri differenziati a seconda che l'azienda abbia iniziato o meno attività da un biennio.

Per l'anno 2021 rientrano tra i beneficiari i soggetti con inizio attività prima del 3 gennaio 2019. Viceversa, per i soggetti che hanno iniziato attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a domanda, telematica, da presentare con il servizio online OT20.

Infine, spiega l’INAIL, la riduzione del cuneo continuerà ad essere applicata, per l'anno 2021, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato il mod. OT20 e per i quali è stata accettata, anche se è stata inviata sulla base della previgente disciplina, ossia sulla base delle vecchie Tariffe di premi approvate dal D.M. 12 dicembre 2000.

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