Premio ai lavoratori dipendenti solo se presenti presso la sede aziendale

Pubblicato il 23 aprile 2020

Con la risoluzione dell'Amministrazione finanziaria 9 aprile 2020, n. 18/E è stato definito il quadro applicativo del premio COVID-19, previsto dell'art. 63, comma 1, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

La misura viene riconosciuta automaticamente, esclusivamente per le giornate di lavoro effettivamente prestate presso la sede aziendale nel mese di marzo 2020, dal sostituto d'imposta di cui agli artt. 23 e 29, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a partire dalla mensilità pagata nel mese di aprile 2020 e sino alle operazioni di conguaglio. 

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