Premio di 100 euro, inclusi i permessi sindacali

Pubblicato il 04 novembre 2020

Il premio di 100 euro, introdotto dal D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, può essere determinato considerando anche le giornate in cui il lavoratore, nel mese di marzo 2020, ha prestato la propria attività sindacale in ufficio su convocazione dell’Amministrazione o presso la sede sindacale.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 519 del 4 novembre 2020.

Premio di 100 euro, il “Decreto Cura Italia”

L'art. 63 del “Decreto Cura Italia” ha previsto che ai titolari di redditi di lavoro dipendente, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

La ratio della norma è di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa.

Premio di 100 euro, gli esclusi

Pertanto, in relazione alla normativa illustrata, si è ritenuto che non possano essere destinatari della riportata disposizione i dipendenti che nel medesimo periodo individuato dal legislatore hanno prestato la loro attività lavorativa non "in presenza", adottando, quale misura di prevenzione all'epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (cd. "smart working").

Premio di 100 euro, inclusi i distacchi sindacali

Per quanto riguarda invece la fattispecie dei distacchi sindacali, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto l'art. 31 del Dpr. n. 164/2002, il quale al co. 6 prevede che “i periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario”.

Inoltre, “i predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni”.

Analoga disposizione è prevista in tema di permessi sindacali, laddove il successivo art. 32 del medesimo Dpr, al co. 9 statuisce che “i permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni”.

Dunque, non prevedendo l'attività sindacale l'interruzione del rapporto di lavoro, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che tale fattispecie non costituisce circostanza ostativa al riconoscimento dell'incentivo economico in esame.

Tuttavia, affinché possa trovare applicazione il premio anche l'attività sindacale deve essere svolta "in presenza".

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