Prescrizione contributi, interruzione con atti stragiudiziali

Pubblicato il 04 settembre 2020

L'interruzione del termine di prescrizione dei contributi previdenziali può realizzarsi, tra le altre cose, con atti stragiudiziali di costituzione in mora o con vere e proprie intimazioni di pagamento suscettibili di consolidarsi come titoli esecutivi con cui è possibile attivare un procedimento di riscossione forzata. In questo ambito, la particolare attenzione con cui si valuta l'idoneità interruttiva di atti la si può osservare, ad esempio, nel regime che accompagna la spedizione e la conoscenza di detti atti interruttivi.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18140 del 31 agosto 2020, specificando la modalità con cui l'eccezione di interruzione della prescrizione (da parte dell'ente previdenziale) può essere veicolata nel processo. 

Prescrizione contributi, allegazione dei documenti silenti

In merito agli atti interruttivi della prescrizione, la giurisprudenza evidenzia la possibilità che questi ultimi siano comunque documentati tramite le cd. “allegazioni silenti”: nello specifico, anche se i documenti da cui si trae la capacità interruttiva della prescrizione sono stati allegati per uno scopo diverso, il giudice, se rileva la circostanza, non può non tenerne conto.

Tale principio, che emerge in presenza di eccezioni in senso lato, vale a maggior ragione in ambito contributivo, dove il particolare regime della prescrizione (ossia la sua irrinunciabilità, a causa degli effetti sulla posizione contributiva del lavoratore della prescrizione) impone la maggior estensione possibile dell'utilizzo di strumenti processuali idonei a valutare la esigibilità della contribuzione stessa.

Prescrizione contributi, interruzione mediante avviso di accertamento

A fronte della contestazione circa la provenienza dell'atto interruttivo da un soggetto diverso rispetto all'ente previdenziale titolare del rapporto contributivo, la Cassazione sottolinea che l'Agenzia delle Entrate, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (e di avviso di addebito per i crediti INPS), a norma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 462/1997, svolge un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, con la possibilità dunque di chiedere autonomamente il pagamento dei contributi omessi o evasi, salvo poi trasmettere i dati all'INPS per l'attivazione delle normali procedure di formazione del titolo e attivazione delle procedure di notifica.

Dunque, la notifica dell'avviso di accertamento incide sul rapporto tributario e su quello previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dell'INPS. Quanto al verbale della Guardia di Finanza, l'idoneità interruttiva della notifica deriva dalla unificazione delle procedure di accertamento e riscossione di contributi e imposte sui redditi, ogni qualvolta dall'accertamento compiuto emergano tracce di un reddito diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione.

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