Prescrizione di cinque anni anche alle rate inesigibili

Pubblicato il 28 giugno 2008 La corte Costituzionale, con sentenza n. 234/2008, ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti in relazione all’articolo 2, primo comma, del regio decreto legge 295/1939, nel testo sostituito dall’articolo 2, quarto comma, della legge n. 428/1995. La norma contestata prevede che “le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel regio decreto legislativo 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni”. La recente sentenza, invece, afferma che ai fini della prescrizione non c’è differenza tra i ratei di pensione liquidi ed esigibili e quelli non ancora ammessi al pagamento. Con il suo intervento la Consulta vuole ribadire che la prescrizione dispiega i suoi effetti su tutte le fasi del procedimento di liquidazione e riguarda perciò anche il mancato pagamento delle rate, pur restando fermo che decorre dalla data di scadenza di ciascuna rata anche nel caso in cui la mancata prestazione trovi fondamento in una disposizione di legge successivamente dichiarata incostituzionale.
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