Prescrizione e archiviazione del reato impediscono il raddoppio dei termini di accertamento

Pubblicato il 11 dicembre 2011 I giudici della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con la sentenza n. 237/1/11 del 29 novembre 2011, si sono pronunciati con riferimento al raddoppio dei termini di accertamento sottolineando come detto istituto non sia applicabile nell'ipotesi di intervenuta prescrizione del reato tributario contestato.

Analogamente – si legge nel testo della decisione – l'amministrazione finanziaria non può usufruire del raddoppio dei termini in presenza di pronuncia di archiviazione del reato; ciò, tuttavia, salvo il caso in cui l'atto di accertamento sia stato emesso prima della decisione del Giudice per le indagini preliminari.

Nella vicenda esaminata dai magistrati umbri, un contribuente si era visto notificare, oltre il termine ordinario di decadenza di cinque anni, due accertamenti relativi ai periodi d'imposta 2001 e 2003.

Mentre, tuttavia, per l'anno 2001 la Commissione ha provveduto ad annullare il relativo atto di accertamento ritenendo che non fosse possibile ravvisare i presupposti per usufruire del raddoppio del termine in considerazione dell'intervenuta prescrizione del reato contestato, per quel che concerne l'anno 2003 il raddoppio dei termini è stato considerato operante in quanto l'atto impositivo era stato notificato pochi giorni prima del provvedimento di archiviazione del Gip.
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