Prescrizione obbligatoria anche per il datore di lavoro reticente

Pubblicato il 07 settembre 2011 In risposta ad un quesito formulato dalla Dre dell’Umbria sull’applicabilità della prescrizione obbligatoria di cui al Dl n. 758/1994 e all'articolo 15 del Dlgs n. 124/2004, in relazione all'illecito previsto dall'articolo 4, comma 7 della legge n. 628/1961, il Ministero del Lavoro offre alcune importanti precisazioni in materia di collaborazione e prescrizione. Lo si apprende dalla nota protocollo n. 15525 del 2011.

Nel documento si legge che la prescrizione obbligatoria si applica anche alle imprese che sono reticenti a collaborare. Non esiste, infatti, alcuna causa ostativa all’applicazione della prescrizione obbligatoria nel caso in cui si ravvisino condotte omissive circa la collaborazione del datore di lavoro nei confronti degli ispettori. Pertanto, in caso di mancata collaborazione da parte del datore di lavoro, l’ispettore dovrà esortarlo a fornire la documentazione necessaria in tempi brevi, pena l’emanazione della prescrizione.

Di qui, la conclusione secondo cui se il datore di lavoro non fornisce le notizie richieste dall'ispettore, la Dpl potrà procedere con l’applicazione della prescrizione obbligatoria prima di emettere la sanzione pari all’arresto fino a due mesi o all’ammenda fino a 516 euro. Secondo il Ministero, la stessa soluzione non si potrà applicare nel caso in cui il datore di lavoro risponda alle richieste del personale ispettivo ma fornendo consapevolmente informazioni errate. In tal caso, ricorrerà immediatamente l’applicazione della stessa sanzione citata.
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