Prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali dovuti alla Cassa forense

Pubblicato il 03 luglio 2018

L’obbligo di comunicazione alla cassa forense dell’ammontare del reddito professionale, poiché ha natura amministrativa, si prescrive in 5 anni a decorrere dal giorno in cui è commessa la violazione.

La sentenza n. 17258 del 2 luglio 2018 della Corte di cassazione conferma l’orientamento secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 17, comma 4, L. n. 576/1980, che punisce l’omessa comunicazione alla Cassa nazionale forense dell’ammontare del reddito professionale entro 30 giorni dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ha natura amministrativa e su questo non incide la privatizzazione della cassa avvenuta con Dlgs 509/1994.

A seguito della pronuncia della Corte territoriale, che ha annullato la cartella esattoriale ai danni di un avvocato per mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori a causa dell’intervenuta prescrizione quinquennale, la Cassa forense presentava ricorso in cassazione affermando l’inapplicabilità della legge 689/1981, sulle sanzioni amministrative, alla previdenza forense.

La cassa specificava che aveva adottato un particolare regolamento in base al quale erano escluse le disposizioni di cui alla legge 689/1981 per irregolarità compiute dopo l’entrata in vigore di detto regolamento.

Per la Cassazione si applica la prescrizione quinquennale ai contributi dovuti alle Casse dei professionisti

La sentenza n. 17258/2018 sottolinea come si applica la disciplina della prescrizione quinquennale (L. n. 335/1995) ai contributi dovuti dai liberi professionisti alle casse di previdenza privatizzate. Inoltre, la natura amministrativa della sanzione prevista nel caso giudicato non viene meno per effetto della privatizzazione della cassa forense.

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