Prescrizione sospesa dopo sentenza di condanna, via l'improcedibilità

Pubblicato il 17 gennaio 2024

L'Aula della Camera, nella seduta del 16 gennaio 2023, ha approvato la proposta di legge introduttiva di modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale in materia di prescrizione.

Il testo passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

E' introdotta, con il provvedimento, un'autonoma causa di sospensione della prescrizione a seguito di sentenza di condanna e viene abrogato, contestualmente, l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

In caso di assoluzione, invece, il corso della prescrizione non viene sospeso e i termini ordinari continueranno a decorrere.

Prescrizione sospesa in caso di condanna

Si prevede, nel dettaglio, che la sospensione del corso della prescrizione si abbia:

I predetti termini di sospensione decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'art. 544 c.p.p.

E' inoltre disposto, in tale contesto, che il periodo di sospensione sia comunque considerato ai fini della prescrizione nel caso di superamento dei termini di sospensione previsti per la pronuncia della sentenza di:

La prescrizione, ossia, tornerà a decorrere, computando anche il periodo di sospensione, laddove la sentenza di appello o di Cassazione non arriverà entro il periodo di sospensione medesimo.

Improcedibilità cancellata

Come detto, infine, l'istituto dell'improcedibilità viene cancellato.

Nel dettaglio, la proposta di legge interviene abrogando l'articolo 344-bis del Codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, introdotto con la riforma Cartabia del processo penale, ai sensi del quale la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscono cause di improcedibilità dell'azione penale.

Allarme CSM: PNRR a rischio senza disciplina transitoria

Il Consiglio superiore della Magistratura, intanto, ha approvato una proposta di parere -  esaminata il 17 gennaio dal Plenum - secondo cui la riforma della prescrizione in esame rischierebbe di compromettere, in assenza di una disciplina transitoria, il raggiungimento degli obiettivo concordati in sede di PNRR.

Per il CSM, infatti, nell'attuale contesto di sovraccarico delle pendenze e di scopertura di organico, le attività di verifica cui sarebbero caricati i giudici andrebbero prevedibilmente a detrimento dei tempi da dedicare alla trattazione delle udienze, alla stesura delle motivazioni, agli adempimenti di cancelleria, "con inevitabili ricadute negative sulla durata dei giudizi e lo smaltimento dell’arretrato".

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy