Prestazioni di servizi con concessione in uso di immobili. Iva in Italia

Pubblicato il 25 settembre 2018

Se in una prestazione di servizi, la concessione in uso di immobili è elemento essenziale e indispensabile per detta prestazione, si applica l’Iva nello Stato in cui si trova l’immobile, ai sensi dell’articolo 7-quater del decreto Iva (Dpr 633/72).

E’ quanto concluso dall’agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, esposto nella sezione dedicata del sito.

Quando la prestazione di servizi prevede la concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili situati in Italia, destinati ad attività congressuale, e la fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, la prestazione sarà rilevante in Italia:

Di conseguenza l’Iva va assolta in Italia ma il soggetto non residente può ottenere il rimborso dell’imposta, se ricorrono i presupposti di legge.

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