Prestazioni di servizi con concessione in uso di immobili. Iva in Italia

Pubblicato il 25 settembre 2018

Se in una prestazione di servizi, la concessione in uso di immobili è elemento essenziale e indispensabile per detta prestazione, si applica l’Iva nello Stato in cui si trova l’immobile, ai sensi dell’articolo 7-quater del decreto Iva (Dpr 633/72).

E’ quanto concluso dall’agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, esposto nella sezione dedicata del sito.

Quando la prestazione di servizi prevede la concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili situati in Italia, destinati ad attività congressuale, e la fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, la prestazione sarà rilevante in Italia:

Di conseguenza l’Iva va assolta in Italia ma il soggetto non residente può ottenere il rimborso dell’imposta, se ricorrono i presupposti di legge.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy