Prestazioni Inail: da quando decorre la prescrizione

Pubblicato il 25 ottobre 2023

Con la circolare n. 44 del 23 ottobre 2023, l’Inail fornisce le istruzioni operative in merito alla sospensione del termine di prescrizione triennale del diritto alle prestazioni.

A seguito della sentenza 7 maggio 2019, n. 11928 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il termine per la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni erogate dall’Inail contro gli infortuni e le malattie professionali rimane sospeso fino all’adozione del provvedimento espresso di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto assicuratore.

NOTA BENE: Il termine di prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui il predetto provvedimento di accoglimento o di diniego perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, del Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali l’azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

Sentenza delle Sezioni Unite

Con la sentenza 7 maggio 2019, n. 11928, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto.

Con il decorso dei termini per i procedimenti di cui agli artt. 104 e 83 del D.P.R.  1124/1965 è rimossa la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, con conseguente facoltà dell’assicurato ad agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

Altresì, con riferimento alla prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni economiche previste dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali stabilita dall’art. 112, co. 1, del D.P.R. 1124/1965 restando sospesa ai sensi dell’art. 111, co. 2, la Corte ha ritenuto di aderire:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Rinnovazione ipotecaria: regole operative e pagamenti

18/12/2025

Prima casa e vendita infraquinquennale: preliminare non evita la decadenza

18/12/2025

Cassazione: licenziamento illegittimo se il CCNL limita le videoriprese

18/12/2025

Legge Semplificazione, riapertura dei termini per Tremonti Ambiente e Conto energia

18/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro è legge. Collocamento mirato: convenzioni fino al 60%

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy