Presunzione di maggiori utili valida anche se i soci sono solo società

Pubblicato il 11 giugno 2025

In materia di imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili vale anche quando i soci siano esclusivamente società, sia di persone che di capitali.

La presenza di soli enti giuridici nella compagine sociale non esclude la presunzione.

Ciò non contrasta con il divieto di presunzione di secondo grado. Infatti, il fatto noto è rappresentato dalla ristrettezza dell’assetto societario.

Tale assetto comporta un reciproco controllo tra i soci nella gestione della società e un vincolo di solidarietà tra essi.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 15274 del 9 giugno 2025.

Cassazione: utili presunti anche tra sole società

Nel caso esaminato, la società di capitali era partecipata per il 50,50% da una società in accomandita semplice (S.a.s.) e per il 49,50% da una società a responsabilità limitata (S.r.l.). Quest’ultima era a sua volta partecipata per il 95,76% dalla stessa S.a.s. e, per la quota residua, da membri della medesima famiglia.

Per la Cassazione, era corretto che i giudici di merito avessero ritenuto che la presenza di società, anche di persone, tra i soci non escludesse la presunzione di distribuzione di maggiori utili.

In modo coerente, il costo disconosciuto alla società era stato assoggettato a imposizione, secondo quanto previsto dalla legge.

Ciò in quanto non era stata fornita prova della mancata distribuzione dell’utile corrispondente tra i soci.

Il principio di diritto

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

"In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà".
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