Presunzione di responsabilità per la rovina di edificio a carico del proprietario

Pubblicato il 04 gennaio 2010
I giudici della Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4137 del 2009, hanno ricordato come, ai sensi dell'art. 2053 del Codice civile, per i danni cagionati a causa della rovina dell'edificio vi è una responsabilità oggettiva a carico del proprietario, responsabilità che può essere da quest'ultimo vinta solo con la prova che l'evento non è da attribuire al vizio di costruzione o difetto di manutenzione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Gestione dei piani di welfare aziendale e categorie di dipendenti

04/12/2025

CCNL Edilizia artigianato - Accordo del 21/11/2025

04/12/2025

Edilizia artigianato. FAQS

04/12/2025

Marchi+ 2025, dal 4 dicembre l’invio delle domande

04/12/2025

Legge per la semplificazione in GU: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

04/12/2025

Piani di welfare aziendale: chi può beneficiarne e come

04/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy