Prezzi carburanti: nuovi obblighi di comunicazione e pubblicazione

Pubblicato il 02 aprile 2026

Arrivano indicazioni puntuali sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dal D.L. n. 33/2026 (cd. Decreto carburanti).

Il documento è stato diffuso da AGCM e Garante per la sorveglianza dei prezzi il 31 marzo 2026, e chiarisce nel dettaglio chi è tenuto agli obblighi, quali dati devono essere trasmessi e come effettuare pubblicazione e invio delle informazioni.

Soggetti obbligati e ambito di applicazione

Sono destinatari degli obblighi le società petrolifere e i soggetti che garantiscono l’approvvigionamento della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso civile.

Tali operatori, quando comunicano quotidianamente agli esercenti:

sono tenuti a rispettare specifici obblighi di trasparenza e trasmissione dei dati.

In particolare, devono:

Ambito oggettivo: carburanti e modalità di vendita

Gli obblighi si applicano a tutte le principali tipologie di carburante per autotrazione, tra cui:

Il riferimento principale è alla modalità self-service, considerata standard per il confronto dei prezzi. Tuttavia, laddove non disponibile, la comunicazione riguarda la modalità servito.

Resta inoltre possibile, su base volontaria, includere ulteriori categorie di carburanti o modalità di vendita.

Trasmissione dei dati: formato e contenuti

Le imprese devono inviare i dati con cadenza giornaliera, utilizzando un tracciato standard in formato Excel, che consenta una gestione uniforme delle informazioni.

Tra i dati richiesti rientrano:

È inoltre previsto uno specifico formato per la denominazione dei file e per l’oggetto delle comunicazioni, al fine di garantire coerenza e tracciabilità dei flussi informativi.

Pubblicazione online: trasparenza verso i consumatori

Un elemento centrale della disciplina è rappresentato dall’obbligo di pubblicare i prezzi sui siti internet aziendali, assicurando una visibilità chiara e immediata.

Le informazioni devono essere strutturate secondo criteri uniformi e includere, tra l’altro:

Questa misura consente non solo alle Autorità, ma anche agli utenti finali, di accedere a dati comparabili e aggiornati.

Scheda anagrafica degli impianti

Accanto alla comunicazione dei prezzi, gli operatori devono trasmettere una scheda anagrafica degli impianti, contenente informazioni identificative e localizzative, tra cui:

La scheda deve essere inviata entro tre giorni dall’entrata in vigore delle nuove modalità e aggiornata in caso di variazioni.

Tempistiche di adeguamento

Le Autorità richiedono agli operatori di adeguarsi rapidamente alle nuove disposizioni, fissando un termine di tre giorni dalla pubblicazione delle indicazioni operative.

Nel periodo transitorio, resta comunque obbligatorio continuare a trasmettere i dati secondo le modalità già adottate.

Regime sanzionatorio

Particolare rilievo assume il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e pubblicazione, è prevista una sanzione pari allo 0,1% del fatturato giornaliero del soggetto inadempiente.

Si tratta di una misura significativa, che sottolinea la volontà del legislatore di garantire un elevato livello di compliance e di scoraggiare comportamenti non trasparenti.

Finalità: più controllo e corretto funzionamento del mercato

Il rafforzamento degli obblighi informativi risponde all’esigenza di:

In questo contesto, la standardizzazione dei dati e la loro diffusione pubblica rappresentano strumenti essenziali per aumentare la fiducia degli utenti e garantire condizioni di mercato più equilibrate.

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