Con la legge di bilancio 2023, il legislatore, ha introdotto una serie di importanti disposizioni in materia di "tregua fiscale". Tra queste un ruolo di non poco conto è riservato alla definizione delle violazioni di natura formale commesse sino al 31.10.2022 (che avviene rimuovendo la violazione e pagando 200 euro, per periodo di imposta, entro il 31.03.2023) nonché al ravvedimento operoso cd. “speciale” che permette la definizione delle violazioni riguardanti dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021. Con la circolare 2/E/2023 sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti sulle misure in esame.
In merito alle violazioni “formali”, in base ai commi da 166 a 173 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. In particolare, le violazioni “formali” che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle - per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate - commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Sul punto, nell’ambito del provvedimento n. 27629/E/2023 è stato chiarito che detta regolarizzazione non si applica:
Discorso diverso, invece, per il ravvedimento operoso cd. “speciale”, il quale si differenzia dal ravvedimento ordinario per le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e nel fatto che, a differenza di quanto prevede l'articolo 13 del DLgs. n. 472/97, è possibile il pagamento rateale. I commi da 174 a 178 dell’articolo 1 della L. 197/2022 introducono, infatti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, una peculiare forma di ravvedimento che prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni – diverse da quelle definibili dalle disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da quelle attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali – concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Sono, pertanto, definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse. Quanto all’ambito applicativo, nella circolare 2/E/2023 è stato precisato che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.
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